Ordine dei chimici e fisici della Provincia di Messina

FAQ (DOMANDE FREQUENTI)

Un Chimico dipendente di azienda pubblica (ARPA, ASL,ecc.

FAQ (DOMANDE FREQUENTI)

Un Chimico dipendente di azienda pubblica (ARPA, ASL,ecc.) può chiedere la cancellazione dall’Albo dell’Ordine territoriale di appartenenza?

Il collaboratore di azienda pubblica non può chiedere la cancellazione dall’Albo nel caso in cui l’iscrizione sia stata inclusa tra i requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per l’assunzione nell’azienda stessa. L’Amministrazione potrebbe, in tale situazione, prendere in considerazione il licenziamento o la sospensione dal servizio. La cancellazione inoltre precluderebbe la possibilità di accedere ad eventuali concorsi per l’accesso alla Dirigenza, anche se in possesso di altri requisiti.

Nel corso di una verifica di controllo sul possesso dei titoli del personale sanitario operante presso le strutture sanitarie accreditate afferenti al territorio di competenza di un iscritto, emerge che un operatore in. possesso di “Diploma Universitario in Tecnologie Farmaceutiche” acquisito nel luglio 2002 presso l’Università di Milano, è inserito nell’organigramma di un Servizio di Medicina di Laboratorio. Si chiede se sia possibile/obbligatorio per il predetto operatore iscriversi all’Ordine Professionale dei Chimici e la normativa relativa.

In data 24 ottobre 1994 un Decreto del Rettore dell’Università di Milano istituiva in quella Sede universitaria il diploma universitario, di durata triennale, in tecnologie farmaceutiche, orientamento tossicologia dell’ambiente, dichiarato affine al Corso di Laurea ‘in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Sembra trattarsi della laurea breve cui fa cenno la richiedente, definita come Classe 24 (Scienze e Tecnologie Farmaceutiche) ai sensi del DM 4 agosto 2000, successivamente definita con DM 22 ottobre 2004, n.270 classe L- 29, che a Milano porta il nome di “Laurea in scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente” Qualora la situazione del dipendente sia quella sopra individuata, lo stesso ha la facoltà attualmente, secondo il DPR 328/2001, art. 38, comma 2, di potere sostenere l’esame di Stato riservato ai Chimici con laurea triennale e iscriversi all’Albo dei Chimici, sezione B, nel pieno rispetto delle attività riservate ag1i iscritti in quella sezione,
come disposto nello stesso DPR, e uniformandosi conseguentemente al regolamento sulla formazione continua seguito dai Chimici, fermo restando che i crediti ECM già acquisiti e quelli accumulati in futuro manterranno la piena validità, in quanto previsti nell’attività formativa del Chimico. L’iscrizione all’Albo dei Chimici diviene obbligatoria nel caso in cui il dipendente sottoscriva documenti/certificati il cui uso non sia limitato ad una valenza solo interna alla struttura.

Un perito industriale Chimico, con laurea triennale in Chimica Ambientale e Laurea Magistrale in Scienze Ambientali, per operare come lavoratore autonomo deve necessariamente iscriversi all’Ordine dei Chimici ed alla Cassa di Previdenza EPAP?

Il possesso del diploma di perito chimico e/o della laurea triennale in chimica ambientale, qualora sia stato superato l’esame di Stato da   perito, consente l’iscrizione al Collegio dei periti e periti laureati, quindi l’iscrizione alla relativa Cassa EPPI. Il possesso della laurea triennale in chimica ambientale, qualora sia stato superato l’esame di Stato da Chimico, consente l’iscrizione all’Albo dei Chimici, Sezione B, quindi l’iscrizione alla relativa Cassa EPAP. Il possesso della laurea magistrale in scienze ambientali, qualora sia stato superato l’esame di Stato da biologo o da geologo, consente l’iscrizione all’Albo dei Biologi oppure a quello dei Geologi, nelle rispettive sezioni A, potendo così accedere per questi ultimi alla Cassa EPAP o per i Biologi alla Cassa ENPAB . Occorre porre in evidenza che il superamento dell’esame di Stato per tutte le professioni che il richiedente può esercitare in ragione dei titoli posseduti può consentire allo stesso, qualora lo ritenga opportuno, l’iscrizione contemporanea anche a tutti gli albi sopracitati , e poi in funzione dell’attività prevalentemente svolta sarà possibile l’iscrizione alla cassa corrispondente. Si ritiene utile altresì informare che l’iscrizione ad un Albo consente lo svolgimento delle attività riservate corrispondenti e non quelle riservate a professionisti appartenenti ad altri Albi. Più nello specifico, se il richiedente svolge prevalentemente attività di tipo chimico, si consiglia di iscriversi all’ Albo dei chimici, sezione B, che consente lo svolgimento di maggiori attività, nel campo chimico. E’ comunque doveroso informare che le attività in campo “ambientale” non sono attività riservata per alcuna professione.

In caso di superamento dell’Esame di Stato è possibile rinviare l’iscrizione all’Albo anche di anni senza perdere i diritti acquisiti?

L’Esame di Stato per i Chimici, una volta superato, non ha valenza temporaneamente limitata, pertanto non ci sono rischi di doverlo ripetere al momento dell’iscrizione all’Albo, anche se questa è stata differita nel tempo: naturalmente in tal caso devono essere osservate le disposizioni vigenti relativamente alla formazione professionale obbligatoria.

Viene richiesto a questo Consiglio di esprimere parere in merito alla data di decorrenza della cancellazione “per dimissioni volontarie” di un iscritto all’Ordine. In particolare viene chiesto di precisare se la circostanza che l’iscritto abbia pagato la quota per “l’intero anno” imponga di far decorrere la cancellazione dal primo gennaio dell’anno successivo.

Occorre chiarire in primo luogo che le quote che l’iscritto paga all’Ordine territoriale e al Consiglio Nazionale hanno la natura di tributi, unici e indivisibili e sono dovute per intero da coloro che al 1° gennaio di ciascun anno risultano iscritti e da coloro che si iscrivono nel corso dell’anno. Non ha rilievo la circostanza che, successivamente, intervenga la cancellazione in corso d’anno. Per quanto riguarda la decorrenza della cancellazione, fa testo la delibera del Consiglio Territoriale. Tale delibera deve sempre indicare la decorrenza della cancellazione, e, ove non lo faccia, si deve assumere che la data stessa coincida con quella della seduta del Consiglio in cui tale decisione viene assunta. Qualora l’iscritto, nella sua istanza di cancellazione, indichi una data di decorrenza successiva (ad esempio la fine dell’anno in corso), il Consiglio dell’ordine ne terrà responsabilmente conto, e, se lo riterrà, potrà deliberare la cancellazione a partire da tale data successiva alla seduta di Consiglio. Di norma non è legittimamente deliberabile la cancellazione retroattiva, che potrebbe incidere (ad es. se fatta decorrere dal 31/12 dell’anno precedente), su obbligazioni dell’iscritto verso terzi (il CNC) che non sono nella disponibilità dell’organo deliberante (Consiglio territoriale). In conclusione, se un iscritto risulta cancellato ad una certa data, ovviamente, il Consiglio dell’ordine non solo non è tenuto, ma non ha facoltà di convocarlo ad una successiva assemblea.

Quando è prevista la data di scadenza delle quote di iscrizione da versare al Consiglio nazionale dei Chimici?

La scadenza per il pagamento della quota di iscrizione dovuta al C.N.C. è deliberata annualmente dal Consiglio stesso che ne da ampia comunicazione a tutti gli O.T. L’avviso per il pagamento viene pubblicizzato attraverso il sito, la “newsletter” e la rivista della categoria “Il Chimico Italiano”. Ogni iscritto riceve direttamente il MAV per effettuare il relativo versamento ed una nota di memoria attraverso la casella di posta elettronica certificata che per legge è tenuto ad avere.

E’ necessaria l’iscrizione all’Albo per un dipendente pubblico a tempo indeterminato che lavora presso un laboratorio analisi (per es. ospedaliero)?

Lo svolgimento della propria attività di Chimico analista presso una struttura pubblica non necessariamente richiede l’iscrizione all’Albo dei Chimici: nel caso in cui il richiedente esegua analisi e sottoscriva i relativi documenti (rapporti di prova, certificati analitici o quant’altro) che abbiano solo una valenza interna alla struttura l’iscrizione non è necessaria, purché non prevista nel bando di assunzione a seguito del quale lo scrivente è stato assunto a suo tempo. Sarà il responsabile del laboratorio o il superiore che con la propria firma a garanzia della prestazione professionale si assumerà ogni responsabilità e risponderà di fronte a terzi o alla giustizia, qualora al documento venga attribuita una valenza ufficiale al di fuori della struttura. Si ritiene comunque opportuno, in una visione più ampia, evidenziare che l’obbligo di iscrizione all’Albo non può essere solo vincolato alle condizioni di assunzione o di inquadramento, ma deve essere principalmente connesso all’attività realmente svolta ed al livello di responsabilità professionale: poiché si ritiene che un Chimico nello svolgimento della propria attività impegni costantemente la propria esperienza e la propria conoscenza, l’iscrizione all’Albo professionale dovrebbe costituire un requisito e un punto di arrivo al quale non rinunciare per alcuna ragione. A completamento della risposta si cita quanto riportato nella Legge 25 aprile 1938, n. 897 “Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”, legge tuttora vigente, all’articolo 2: omissis “…. Pertanto se un laureato in Chimica, o in altre lauree che danno l’accesso alla professione, esplica la funzione di Chimico e assume quindi responsabilità con valore” pubblico”, che non sono solo le analisi chimiche, ma ogni perizia, valutazione, giudizio che riguarda la chimica pura o applicata e che ha come fondamento delle valutazioni “il punto di vista chimico”, ha l’obbligo di iscrizione all’albo (previo superamento dell’esame di Stato) quali che siano i requisiti formalmente disposti per l’accesso a un impiego, sia esso pubblico o privato “. In termini generali, quando ci si riferisce ad “abilitazione”, per le professioni costituite in albi e collegi, si intende il superamento dell’ esame di Stato e l’iscrizione all’albo professionale (il superamento dell’esame di Stato non è sufficiente). Inoltre si ritiene doveroso evidenziare che, nella autonomia intellettuale che sarà attribuita con lo status di professionista iscritto all’albo, il richiedente dovrà assoggettarsi agli obblighi deontologici della professione come enunciato nel Codice Deontologico dei Chimici.

Un diplomato in Scienza dei Materiali ha la possibilità di accedere all’esame di Stato e quindi iscriversi alla Sezione B dell’Albo dei Chimici?

L’attuale normativa (D.P.R. 328/01) non prevede il diploma in Scienza dei Materiali tra quelli che consentono l’accesso alla sezione B dell’Albo dei Chimici.

Il Chimico Junior (classe L-27) può firmare certificati d’analisi e rapporti di prova senza avere sostenuto l’Esame di Stato?

Il titolo di Chimico Junior e l’esercizio della professione competono solo a coloro che hanno superato l’Esame di Stato e sono iscritti nella sez. B dell’Albo dell’Ordine territoriale competente. L’apposizione della firma ed eventualmente anche l’apposizione del sigillo professionale su resoconti analitici che  siano destinati all’uso non solo interno alla struttura può essere effettuata purché nel rispetto dei requisiti e delle competenze riservate agli iscritti all’Albo, chiaramente riportati nel DPR 328/01 art.36 comma 2.

I laureati in Scienze e Tecnologie Chimiche con specializzazione in Controllo dell’Ambiente e della Salute possono accedere all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Chimico?

Si, il D.P.R. 328/01 art. 37 comma 1 stabilisce che possono accedere all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico i laureati della Classe LM-13 (Farmacia e Farmacia industriale).

Un laureato in Chimica e Tecnologie farmaceutiche, vecchio ordinamento, può iscriversi all’Albo dei Chimici? In caso positivo alla Sez. A oppure alla B?

I possessori di laurea quinquennale in C.T.F. (vecchio ordinamento) possono iscriversi alla Sez. A dell’Albo dei Chimici, ma solo dopo aver superato l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico.

Superato l’esame di Stato l’iscrizione all’Albo è obbligatoria o ci si può iscrivere in un secondo tempo?

Il superamento dell’Esame di Stato non comporta obbligatoriamente l’iscrizione all’Albo dei Chimici che può essere fatta in tempi successivi, fatte salve le attuali disposizioni di legge in tema di formazione professionale obbligatoria. La necessità di iscrizione è funzione soprattutto del tipo di attività che si intende intraprendere: oltre all’esercizio della libera professione, anche molte attività sia nel pubblico sia nel privato richiedono l’obbligo di iscrizione.

Esiste la possibilità di cancellazione spontanea dall’Ordine? Se si, è possibile chiedere nuovamente l’iscrizione in un secondo momento?

La cancellazione dall’Albo è sempre possibile e risulta altrettanto fattibile la riiscrizione in caso di insorte necessità professionali. La riiscrizione richiede la presentazione della documentazione ex-novo e non consente la conservazione del numero di iscrizione originale. Qualora si rendesse necessaria la conservazione del numero di iscrizione originale il richiedente dovrà rinunciare alla precedente cancellazione e coprire le quote di iscrizione, da versare all’Ordine territoriale di appartenenza e al Consiglio Nazionale dei Chimici, relative agli anni intercorsi tra la cancellazione e la nuova iscrizione. Alla luce della nuova normativa in vigore si deve tenere conto che la mancanza del rispetto della formazione obbligatoria, nel periodo di non iscrizione, comporterà un deficit di crediti formativi che dovrà essere colmato all’atto della nuova iscrizione.

Quando è prevista la data di scadenza delle quote di iscrizione da versare al Consiglio nazionale dei Chimici?

La scadenza per il pagamento della quota di iscrizione dovuta al C.N.C. è deliberata annualmente dal Consiglio stesso che ne da ampia comunicazione a tutti gli O.T. L’avviso per il pagamento viene pubblicizzato attraverso il sito www.chimici.it, la “news-letter” e la rivista della categoria “Il Chimico Italiano”. Inoltre ogni iscritto riceve direttamente il MAV per effettuare il relativo versamento ed una nota di memoria attraverso la casella di posta  elettronica certificata che per legge è tenuto ad avere.

Quando è prevista la data di scadenza del versamento della quota contributiva annuale da versare all’Ordine dei Chimici della Provincia di Messina?

La scadenza per il pagamento della quota contributiva annuale da versare all’Ordine dei Chimici della Provincia di Messina è deliberata annualmente dal Consiglio dell’Ordine e ne è data comunicazione a tutti gli iscritti a mezzo lettera circolare, inviata per PEC, per posta elettronica e pubblicazione sul sito web dell’Ordine “www.chimicimessina.it”.

E’ possibile l’iscrizione a più Albi professionali?

In linea di principio è possibile essere iscritti in più Albi relativi a professioni differenti, se in possesso dei titoli specifici, previsti dalla legge, che ne consentano l’accesso. Non è però consentito che la stessa persona sia iscritta contemporaneamente in più Albi territoriali della stessa professione. E’ invece possibile il trasferimento da un Albo all’altro della medesima professione con le modalità e in osservanza delle procedure vigenti.

Un laureato triennale (Chimico Junior) può accedere indifferentemente all’Albo dei Chimici Sez.B ed a quello dei Periti Industriali laureati e le competenze previste dal DPR 328 per il Chimico Junior valgono anche per il Perito Industriale laureato?

Lo scopo dell’esame di Stato è quello di stabilire le competenze a svolgere le attività professionali per le quali l’esame in questione risulta abilitante. Al Perito Chimico laureato e al Chimico Iunior non sono riconosciute competenze del tutto sovrapponibili tra loro, e quindi ognuna delle due figure professionali non può svolgere quelle attività che di fatto risultano riconosciute all’altra. Se il richiedente risulta in possesso dei requisiti per sostenere entrambi gli esami di Stato, nulla osta, da parte dell’Ordine dei Chimici, che lo stesso possa iscriversi ad entrambi gli Albi e possa svolgere le attività da essi ammesse.

 

Ultimo aggiornamento

16 Febbraio 2017, 00:30