Procedura per la richiesta del certificato d’iscrizione all’Albo
La normativa vigente in materia di decertificazione (DPR 445/2000 e articolo 15 della legge 183/2011 nota come “Legge di stabilità 2012”) stabilisce che dal 1° gennaio 2012, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i certificati sono completamente eliminati e sostituiti dalle autocertificazioni.
Dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati: invece, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione (ad esempio Comune, Provincia, Regione, Ministeri, Scuole, Agenzia delle Entrate, ecc.) e i gestori di pubblici servizi (come le Società che gestiscono i rifiuti, i trasporti, i servizi idrici, ecc.) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
In particolare, i certificati di iscrizione all’albo non possono essere utilizzati dai richiedenti nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, ma possono essere prodotti solo ai soggetti privati.
Sui certificati di iscrizione che l’Ordine rilascia è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici esercizi”.
Ricorrere all’autocertificazione
L’autocertificazione sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà. Va rilasciata con una semplice dichiarazione firmata, non autenticata e senza bolli. La firma va posta dall’interessato in presenza del dipendente della P. A. addetto a riceverle oppure firmate e presentate (o trasmesse via posta o via PEC) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come i gestori di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.
Cosa si può autocertificare?
Il Testo Unico sulla documentazione amministrativa, il D. P. R. 445 del 28/12/2000 (pubblicato sulla G. U. n° 42 del 20/02/2001), che raccoglie ed integra le varie norme esistenti in materia. Il T. U. riporta all’art. 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, gli stati, le qualità personali e fatti che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra le quali:
“…..
- l) appartenenza a ordini professionali;
…….”
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e nel caso specifico dell’iscrizione all’Albo l’autocertificazione vale sei mesi come il relativo certificato.
Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del T. U. 445/00).
Cosa fare in caso di rifiuto dell’autocertificazione?
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell’ufficio pubblico che non ammette l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall’art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d’ufficio. Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito. Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi. Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino del responsabile del procedimento, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l’autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica – ROMA. La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l’incaricato non compie l’atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire. Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta. La procedibilità è d’ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant’altro. Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l’omissione di atti d’ufficio.
MODALITÀ DI RICHIESTA/RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
Con parere del 5 settembre 2012, il Ministero dell’economia e delle finanze ha ribadito che i certificati da presentare ad un ente privato sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 e che anche la richiesta all’Ordine di suddetti certificati è soggetta all’imposta di bollo di € 16,00 come tutte le istanze rivolte alla Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1 della tariffa (parte prima all. A al DPR 642/72).
I certificati potranno essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per i casi elencati nel DPR 642/72, Tabella Allegato B e previsti da altre norme speciali. L’iscritto richiedente il certificato, in questo caso, ha l’obbligo di citare l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.
Per le motivazioni di cui sopra, tutti i certificati di iscrizione all’albo dovranno essere emessi solo se richiesti per l’esibizione agli enti privati e solo in marca da bollo da € 16,00, fatta eccezione dei casi indicati in Tabella Allegato B che dovranno essere esplicitamente indicati sia nella richiesta inviata dal professionista all’Ordine che nel certificato di iscrizione.
In entrambi i casi si dovranno versare € 5,00 per diritti di segreteria. Il versamento deve essere effettuato tramite PagoPA, autenticandosi con SPID o CIE e utilizzando la modalità “PAGAMENTO SPONTANEO”.
Una volta inviata la richiesta è possibile:
- ritirare il certificato presso la sede dell’Ordine, previo appuntamento, presentando valido documento di riconoscimento e marca da bollo da €16,00 (è possibile delegare altra persona che dovrà presentare delega, valido documento di riconoscimento e fotocopia del documento del richiedente), attendendo successiva firma autografa del Presidente;
- ricevere il certificato online, possibile unicamente per chi è dotato di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC, mezzo normativamente dotato di valenza legale).
In tal senso si ricorda che è obbligo in capo al professionista iscritto ad un Albo professionale essere in possesso di Posta Elettronica Certificata (D.L. 185/2008) e di darne comunicazione all’Ordine di appartenenza.
Informiamo inoltre che, il Ministero dello Sviluppo Economico ci impone forzatamente di non ritenere valide le PEC “al cittadino” rilasciate dal Governo italiano al dominio @postacertificata.gov.it, per tale motivo è stato deciso e deliberato in Assemblea di fornire la PEC a tutti gli iscritti all’atto dell’iscrizione all’Albo.
Si ricorda, infine, che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad accettare dichiarazioni sostitutive di autocertificazione.
Ultimo aggiornamento
7 Novembre 2025, 18:40
Ordine dei chimici e fisici della Provincia di Messina