{"id":1582,"date":"2017-02-16T00:23:48","date_gmt":"2017-02-15T23:23:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.chimicimessina.it\/?page_id=1582"},"modified":"2017-02-16T00:30:40","modified_gmt":"2017-02-15T23:30:40","slug":"faq-domande-frequenti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.chimicimessina.it\/?page_id=1582","title":{"rendered":"FAQ (DOMANDE FREQUENTI)"},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">Un Chimico dipendente di azienda pubblica (ARPA, ASL,ecc.) pu\u00f2 chiedere la cancellazione dall\u2019Albo dell\u2019Ordine territoriale di appartenenza?<\/span> <\/em><\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">Il collaboratore di azienda pubblica non pu\u00f2 chiedere la cancellazione dall\u2019Albo nel caso in cui l\u2019iscrizione sia stata inclusa tra i requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per l\u2019assunzione nell\u2019azienda stessa. L\u2019Amministrazione potrebbe, in tale situazione, prendere in considerazione il licenziamento o la sospensione dal servizio. La cancellazione inoltre precluderebbe la possibilit\u00e0 di accedere ad eventuali concorsi per l\u2019accesso alla Dirigenza, anche se in possesso di altri requisiti.<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">Nel corso di una verifica di controllo sul possesso dei titoli del personale sanitario operante presso le strutture sanitarie accreditate afferenti al territorio di competenza di un iscritto, emerge che un operatore in. possesso di &#8220;Diploma Universitario in Tecnologie Farmaceutiche&#8221; acquisito nel luglio 2002 presso l&#8217;Universit\u00e0 di Milano, \u00e8 inserito nell&#8217;organigramma di un Servizio di Medicina di Laboratorio. Si chiede se sia possibile\/obbligatorio per il predetto operatore iscriversi all\u2019Ordine Professionale dei Chimici e la normativa relativa.<\/span> <\/em><\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">In data 24 ottobre 1994 un Decreto del Rettore dell&#8217;Universit\u00e0 di Milano istituiva in quella Sede universitaria il diploma universitario, di durata triennale, in tecnologie farmaceutiche, orientamento tossicologia dell&#8217;ambiente, dichiarato affine al Corso di Laurea &#8216;in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Sembra trattarsi della laurea breve cui fa cenno la richiedente, definita come Classe 24 (Scienze e Tecnologie Farmaceutiche) ai sensi del DM 4 agosto 2000, successivamente definita con DM 22 ottobre 2004, n.270 classe L- 29, che a Milano porta il nome di &#8220;Laurea in scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell\u2019ambiente\u201d Qualora la situazione del dipendente sia quella sopra individuata, lo stesso ha la facolt\u00e0 attualmente, secondo il DPR 328\/2001, art. 38, comma 2, di potere sostenere l&#8217;esame di Stato riservato ai Chimici con laurea triennale e iscriversi all&#8217;Albo dei Chimici, sezione B, nel pieno rispetto delle attivit\u00e0 riservate ag1i iscritti in quella sezione, <\/span><br \/>\n<span style=\"color: #339966;\"> come disposto nello stesso DPR, e uniformandosi conseguentemente al regolamento sulla formazione continua seguito dai Chimici, fermo restando che i crediti ECM gi\u00e0 acquisiti e quelli accumulati in futuro manterranno la piena validit\u00e0, in quanto previsti nell&#8217;attivit\u00e0 formativa del Chimico. L&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Chimici diviene obbligatoria nel caso in cui il dipendente sottoscriva documenti\/certificati il cui uso non sia limitato ad una valenza solo interna alla struttura.<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">Un perito industriale Chimico, con laurea triennale in Chimica Ambientale e Laurea Magistrale in Scienze Ambientali, per operare come lavoratore autonomo deve necessariamente iscriversi all\u2019Ordine dei Chimici ed alla Cassa di Previdenza EPAP?<\/span> <\/em><\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">Il possesso del diploma di perito chimico e\/o della laurea triennale in chimica ambientale, qualora sia stato superato l&#8217;esame di Stato da\u00a0\u00a0 perito, consente l&#8217;iscrizione al Collegio dei periti e periti laureati, quindi l&#8217;iscrizione alla relativa Cassa EPPI. Il possesso della laurea triennale in chimica ambientale, qualora sia stato superato l&#8217;esame di Stato da Chimico, consente l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Chimici, Sezione B, quindi l&#8217;iscrizione alla relativa Cassa EPAP. Il possesso della laurea magistrale in scienze ambientali, qualora sia stato superato l&#8217;esame di Stato da biologo o da geologo, consente l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Biologi oppure a quello dei Geologi, nelle rispettive sezioni A, potendo cos\u00ec accedere per questi ultimi alla Cassa EPAP o per i Biologi\u00a0alla Cassa ENPAB . Occorre porre in evidenza che il superamento dell&#8217;esame di Stato per tutte le professioni che il richiedente pu\u00f2 esercitare in ragione dei titoli posseduti pu\u00f2 consentire allo stesso, qualora lo ritenga opportuno, l&#8217;iscrizione contemporanea anche a tutti gli albi sopracitati , e poi in funzione dell&#8217;attivit\u00e0 prevalentemente svolta sar\u00e0 possibile l&#8217;iscrizione alla cassa corrispondente. Si ritiene utile altres\u00ec informare che l&#8217;iscrizione ad un Albo consente lo svolgimento delle attivit\u00e0 riservate corrispondenti e non quelle riservate a professionisti appartenenti ad altri Albi. Pi\u00f9 nello specifico, se il richiedente svolge prevalentemente attivit\u00e0 di tipo chimico, si consiglia di iscriversi all&#8217; Albo dei chimici, sezione B, che consente lo svolgimento di maggiori attivit\u00e0, nel campo chimico. E&#8217; comunque doveroso informare che le attivit\u00e0 in campo &#8220;ambientale&#8221; non sono attivit\u00e0 riservata per alcuna professione.<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">In caso di superamento dell\u2019Esame di Stato \u00e8 possibile rinviare l\u2019iscrizione all\u2019Albo anche di anni senza perdere i diritti acquisiti?<\/span> <\/em><\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">L\u2019Esame di Stato per i Chimici, una volta superato, non ha valenza temporaneamente limitata, pertanto non ci sono rischi di doverlo ripetere al momento dell\u2019iscrizione all\u2019Albo, anche se questa \u00e8 stata differita nel tempo: naturalmente in tal caso devono essere osservate le disposizioni vigenti relativamente alla formazione professionale obbligatoria.<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">Viene richiesto a questo Consiglio di esprimere parere in merito alla data di decorrenza della cancellazione &#8220;per dimissioni volontarie&#8221; di un iscritto all&#8217;Ordine. In particolare viene chiesto di precisare se la circostanza che l&#8217;iscritto abbia pagato la quota per &#8220;l&#8217;intero anno&#8221; imponga di far decorrere la cancellazione dal primo gennaio dell&#8217;anno successivo.<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">Occorre chiarire in primo luogo che le quote che l&#8217;iscritto paga all&#8217;Ordine territoriale e al Consiglio Nazionale hanno la natura di tributi, unici e indivisibili e sono dovute per intero da coloro che al 1\u00b0 gennaio di ciascun anno risultano iscritti e da coloro che si iscrivono nel corso dell&#8217;anno. Non ha rilievo la circostanza che, successivamente, intervenga la cancellazione in corso d&#8217;anno. Per quanto riguarda la decorrenza della cancellazione, fa testo la delibera del Consiglio Territoriale. Tale delibera deve sempre indicare la decorrenza della cancellazione, e, ove non lo faccia, si deve assumere che la data stessa coincida con quella della seduta del Consiglio in cui tale decisione viene assunta. Qualora l&#8217;iscritto, nella sua istanza di cancellazione, indichi una data di decorrenza successiva (ad esempio la fine dell&#8217;anno in corso), il Consiglio dell&#8217;ordine ne terr\u00e0 responsabilmente conto, e, se lo riterr\u00e0, potr\u00e0 deliberare la cancellazione a partire da tale data successiva alla seduta di Consiglio. Di norma non \u00e8 legittimamente deliberabile la cancellazione retroattiva, che potrebbe incidere (ad es. se fatta decorrere dal 31\/12 dell&#8217;anno precedente), su obbligazioni dell&#8217;iscritto verso terzi (il CNC) che non sono nella disponibilit\u00e0 dell&#8217;organo deliberante (Consiglio territoriale). In conclusione, se un iscritto risulta cancellato ad una certa data, ovviamente, il Consiglio dell&#8217;ordine non solo non \u00e8 tenuto, ma non ha facolt\u00e0 di convocarlo ad una successiva assemblea.<strong><em><br \/>\n<\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">Quando \u00e8 prevista la data di scadenza delle quote di iscrizione da versare al Consiglio nazionale dei Chimici?<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">La scadenza per il pagamento della quota di iscrizione dovuta al C.N.C. \u00e8 deliberata annualmente dal Consiglio stesso che ne da ampia comunicazione a tutti gli O.T. L\u2019avviso per il pagamento viene pubblicizzato attraverso il sito, la \u201cnewsletter\u201d e la rivista della categoria \u201cIl Chimico Italiano\u201d. Ogni iscritto riceve direttamente il MAV per effettuare il relativo versamento ed una nota di memoria attraverso la casella di posta elettronica certificata che per legge \u00e8 tenuto ad avere.<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">E\u2019 necessaria l\u2019iscrizione all\u2019Albo per un dipendente pubblico a tempo indeterminato che lavora presso un laboratorio analisi (per es. ospedaliero)?<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">Lo svolgimento della propria attivit\u00e0 di Chimico analista presso una struttura pubblica non necessariamente richiede l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Chimici: nel caso in cui il richiedente esegua analisi e sottoscriva i relativi documenti (rapporti di prova, certificati analitici o quant&#8217;altro) che abbiano solo una valenza interna alla struttura l&#8217;iscrizione non \u00e8 necessaria, purch\u00e9 non prevista nel bando di assunzione a seguito del quale lo scrivente \u00e8 stato assunto a suo tempo. Sar\u00e0 il responsabile del laboratorio o il superiore che con la propria firma a garanzia della prestazione professionale si assumer\u00e0 ogni responsabilit\u00e0 e risponder\u00e0 di fronte a terzi o alla giustizia, qualora al documento venga attribuita una valenza ufficiale al di fuori della struttura. Si ritiene comunque opportuno, in una visione pi\u00f9 ampia, evidenziare che l&#8217;obbligo di iscrizione all&#8217;Albo non pu\u00f2 essere solo vincolato alle condizioni di assunzione o di inquadramento, ma deve essere principalmente connesso all&#8217;attivit\u00e0 realmente svolta ed al livello di responsabilit\u00e0 professionale: poich\u00e9 si ritiene che un Chimico nello svolgimento della propria attivit\u00e0 impegni costantemente la propria esperienza e la propria conoscenza, l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo professionale dovrebbe costituire un requisito e un punto di arrivo al quale non rinunciare per alcuna ragione. A completamento della risposta si cita quanto riportato nella Legge 25 aprile 1938, n. 897 &#8220;Norme sulla obbligatoriet\u00e0 dell&#8217;iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi&#8221;, legge tuttora vigente, all&#8217;articolo 2: omissis \u201c&#8230;. Pertanto se un laureato in Chimica, o in altre lauree che danno l&#8217;accesso alla professione, esplica la funzione di Chimico e assume quindi responsabilit\u00e0 con valore&#8221; pubblico&#8221;, che non sono solo le analisi chimiche, ma ogni perizia, valutazione, giudizio che riguarda la chimica pura o applicata e che ha come fondamento delle valutazioni &#8220;il punto di vista chimico&#8221;, ha l&#8217;obbligo di iscrizione all&#8217;albo (previo superamento dell&#8217;esame di Stato) quali che siano i requisiti formalmente disposti per l&#8217;accesso a un impiego, sia esso pubblico o privato \u201c. In termini generali, quando ci si riferisce ad &#8220;abilitazione&#8221;, per le professioni costituite in albi e collegi, si intende il superamento dell&#8217; esame di Stato e l&#8217;iscrizione all&#8217;albo professionale (il superamento dell&#8217;esame di Stato non \u00e8 sufficiente). Inoltre si ritiene doveroso evidenziare che, nella autonomia intellettuale che sar\u00e0 attribuita con lo status di professionista iscritto all&#8217;albo, il richiedente dovr\u00e0 assoggettarsi agli obblighi deontologici della professione come enunciato nel Codice Deontologico dei Chimici.<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">Un diplomato in Scienza dei Materiali ha la possibilit\u00e0 di accedere all\u2019esame di Stato e quindi iscriversi alla Sezione B dell\u2019Albo dei Chimici?<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">L\u2019attuale normativa (D.P.R. 328\/01) non prevede il diploma in Scienza dei Materiali tra quelli che consentono l\u2019accesso alla sezione B dell\u2019Albo dei Chimici.<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #008000;\"><strong><em>Il Chimico Junior (classe L-27) pu\u00f2 firmare certificati d\u2019analisi e rapporti di prova senza avere sostenuto l\u2019Esame di Stato? <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">Il titolo di Chimico Junior e l\u2019esercizio della professione competono solo a coloro che hanno superato l\u2019Esame di Stato e sono iscritti nella sez. B dell\u2019Albo dell\u2019Ordine territoriale competente. L\u2019apposizione della firma ed eventualmente anche l\u2019apposizione del sigillo professionale su resoconti analitici che\u00a0 siano destinati all\u2019uso non solo interno alla struttura pu\u00f2 essere effettuata purch\u00e9 nel rispetto dei requisiti e delle competenze riservate agli iscritti all\u2019Albo, chiaramente riportati nel DPR 328\/01 art.36 comma 2.<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">I laureati in Scienze e Tecnologie Chimiche con specializzazione in Controllo dell\u2019Ambiente e della Salute possono accedere all\u2019esame di Stato per l\u2019abilitazione alla professione di Chimico?<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">Si, il D.P.R. 328\/01 art. 37 comma 1 stabilisce che possono accedere all\u2019esame di Stato per l\u2019abilitazione all\u2019esercizio della professione di Chimico i laureati della Classe LM-13 (Farmacia e Farmacia industriale).<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">Un laureato in Chimica e Tecnologie farmaceutiche, vecchio ordinamento, pu\u00f2 iscriversi all\u2019Albo dei Chimici? In caso positivo alla Sez. A oppure alla B?<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">I possessori di laurea quinquennale in C.T.F. (vecchio ordinamento) possono iscriversi alla Sez. A dell\u2019Albo dei Chimici, ma solo dopo aver superato l\u2019Esame di Stato per l\u2019abilitazione all\u2019esercizio della professione di Chimico.<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">Superato l\u2019esame di Stato l\u2019iscrizione all\u2019Albo \u00e8 obbligatoria o ci si pu\u00f2 iscrivere in un secondo tempo?<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">Il superamento dell\u2019Esame di Stato non comporta obbligatoriamente l\u2019iscrizione all\u2019Albo dei Chimici che pu\u00f2 essere fatta in tempi successivi, fatte salve le attuali disposizioni di legge in tema di formazione professionale obbligatoria. La necessit\u00e0 di iscrizione \u00e8 funzione soprattutto del tipo di attivit\u00e0 che si intende intraprendere: oltre all\u2019esercizio della libera professione, anche molte attivit\u00e0 sia nel pubblico sia nel privato richiedono l\u2019obbligo di iscrizione.<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">Esiste la possibilit\u00e0 di cancellazione spontanea dall\u2019Ordine? Se si, \u00e8 possibile chiedere nuovamente l\u2019iscrizione in un secondo momento?<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">La cancellazione dall\u2019Albo \u00e8 sempre possibile e risulta altrettanto fattibile la riiscrizione in caso di insorte necessit\u00e0 professionali. La riiscrizione richiede la presentazione della documentazione ex-novo e non consente la conservazione del numero di iscrizione originale. Qualora si rendesse necessaria la conservazione del numero di iscrizione originale il richiedente dovr\u00e0 rinunciare alla precedente cancellazione e coprire le quote di iscrizione, da versare all\u2019Ordine territoriale di appartenenza e al Consiglio Nazionale dei Chimici, relative agli anni intercorsi tra la cancellazione e la nuova iscrizione. Alla luce della nuova normativa in vigore si deve tenere conto che la mancanza del rispetto della formazione obbligatoria, nel periodo di non iscrizione, comporter\u00e0 un deficit di crediti formativi che dovr\u00e0 essere colmato all\u2019atto della nuova iscrizione.<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">Quando \u00e8 prevista la data di scadenza delle quote di iscrizione da versare al Consiglio nazionale dei Chimici?<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">La scadenza per il pagamento della quota di iscrizione dovuta al C.N.C. \u00e8 deliberata annualmente dal Consiglio stesso che ne da ampia comunicazione a tutti gli O.T. L\u2019avviso per il pagamento viene pubblicizzato attraverso il sito www.chimici.it, la \u201cnews-letter\u201d e la rivista della categoria \u201cIl Chimico Italiano\u201d. Inoltre ogni iscritto riceve direttamente il MAV per effettuare il relativo versamento ed una nota di memoria attraverso la casella di posta \u00a0elettronica certificata che per legge \u00e8 tenuto ad avere.<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">Quando \u00e8 prevista la data di scadenza del versamento della quota contributiva annuale da versare all\u2019Ordine dei Chimici della Provincia di Messina?<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">La scadenza per il pagamento della quota contributiva annuale da versare all\u2019Ordine dei Chimici della Provincia di Messina \u00e8 deliberata annualmente dal Consiglio dell\u2019Ordine e ne \u00e8 data comunicazione a tutti gli iscritti a mezzo lettera circolare, inviata per PEC, per posta elettronica e pubblicazione sul sito web dell\u2019Ordine \u201c<a style=\"color: #339966;\" href=\"http:\/\/www.chimicimessina.it\">www.chimicimessina.it&#8221;.<\/a><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">E\u2019 possibile l\u2019iscrizione a pi\u00f9 Albi professionali?<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">In linea di principio \u00e8 possibile essere iscritti in pi\u00f9 Albi relativi a professioni differenti, se in possesso dei titoli specifici, previsti dalla legge, che ne consentano l\u2019accesso. Non \u00e8 per\u00f2 consentito che la stessa persona sia iscritta contemporaneamente in pi\u00f9 Albi territoriali della stessa professione. E\u2019 invece possibile il trasferimento da un Albo all\u2019altro della medesima professione con le modalit\u00e0 e in osservanza delle procedure vigenti.<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong><em><span style=\"color: #008000;\">Un laureato triennale (Chimico Junior) pu\u00f2 accedere indifferentemente all\u2019Albo dei Chimici Sez.B ed a quello dei Periti Industriali laureati e le competenze previste dal DPR 328 per il Chimico Junior valgono anche per il Perito Industriale laureato?<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #339966;\">Lo scopo dell&#8217;esame di Stato \u00e8 quello di stabilire le competenze a svolgere le attivit\u00e0 professionali per le quali l&#8217;esame in questione risulta abilitante. Al Perito Chimico laureato e al Chimico Iunior non sono riconosciute competenze del tutto sovrapponibili tra loro, e quindi ognuna delle due figure professionali non pu\u00f2 svolgere quelle attivit\u00e0 che di fatto risultano riconosciute all&#8217;altra. Se il richiedente risulta in possesso dei requisiti per sostenere entrambi gli esami di Stato, nulla osta, da parte dell&#8217;Ordine dei Chimici, che lo stesso possa iscriversi ad entrambi gli Albi e possa svolgere le attivit\u00e0 da essi ammesse.<\/span><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un Chimico dipendente di azienda pubblica (ARPA, ASL,ecc.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":56,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.6 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\r\n<title>FAQ (DOMANDE FREQUENTI)<\/title>\r\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\r\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.chimicimessina.it\/?page_id=1582\" \/>\r\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\r\n<meta 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