Ordine dei chimici e fisici della Provincia di Messina

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

  CONSIGLIO DI DISCIPLINA Istituzione dei Consigli di Disciplina degli Ordini territoriali Il D.

 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Istituzione dei Consigli di Disciplina degli Ordini territoriali

Il D.P.R. 137 del 07.08.2012 – regolamento di riforma, prevede l’istituzione del Consiglio di Disciplina degli Ordini Professionali

I Consigli di Disciplina Territoriali sono istituiti presso i rispettivi Consigli Territoriali dell’Ordine dei Chimici.

I C.d.D. svolgeranno compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione circa le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo.

I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative al procedimento disciplinare.

1. Presso i Consigli dell’Ordine territoriali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali di cui all’art.8 d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, organi di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti persone fisiche o società professionali iscritte all’albo.

2. Il Consiglio di Disciplina territoriale è composto da un numero di Consiglieri pari a quello dei Consiglieri de corrispondente Consigli dell’Ordine territoriale. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’Albo dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’Albo dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l’articolazione interna in Collegi di Disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. I Collegi di disciplina, ove costituiti, sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati. L’assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale. Ogni Collegio di Disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’Albo dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d’iscrizione all’Albo. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all’Ordine.

4. I Consigli di Disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa,nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

5. Le riunioni dei Consigli di Disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali.

6. I compiti di segreteria e di assistenza all’attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dei Consigli territoriali dell’Ordine.

7. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimentidisciplinari, sono poste a carico del bilancio dei Consigli territoriali dell’Ordine.

Nomina dei Consiglieri del Consiglio di Disciplina QUADRIENNIO 2017/2021

I Consiglieri del CdD sono nominati dal Presidente del Tribunale che sceglie tra i nominativi segnalati dal Consiglio dell’Ordine.

Trasmissione elenco candidati CdD_2017_2018 al Tribunale

Decreto n.40-2017_nomina CdD_2017_2021.

 

 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Ultimo aggiornamento

12 Dicembre 2018, 20:21