REGISTRAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI DELL’ORDINE
Gli iscritti all’Albo dei Chimici e dei Fisici hanno l’obbligo di aggiornare, migliorare e perfezionare la propria preparazione professionale. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua. L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di superamento dell’esame di Stato.
Regolamento sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario
Il regolamento sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario è riportato nel
MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO
Tale manuale e tutta la relativa modulistica sono scaricabili dal sito Age.na.s., alla pagina Professionisti Sanitari – Moduli e Documenti.
Obbligo Formativo
I professionisti Chimici e Fisici che operavano nella sanità, prima dell’entrata in vigore della legge 3/2018, hanno l’obbligo di conseguire nel triennio in corso (2017/2019) 150 crediti ECM. Tutti gli altri Chimici e i Fisici che esercitano la libera professione, l’obbligo ECM riguarda solo l’anno 2019 e dovranno conseguire 50 ECM, come stabilito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua , con delibera del 25 ottobre 2018.
Soggetti autorizzati a erogare Formazione ECM
I soggetti che possono svolgere l’attività formativa ECM, devono essere accreditati dalla Commissione Nazionale Formazione Continua dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s.) e iscritti nell’Albo dei Provider Nazionali.
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EVENTI FORMATIVI
Relazione formazione BIENNIO 2014/2015