Ordine dei chimici e fisici della Provincia di Messina

L’ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Messina, nella seduta del 19 giugno 2018, secondo quanto disposto dal DECRETO del 23 marzo 2018, attuativo della legge n.

Data:
20 Giugno 2018

L’ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Messina, nella seduta del 19 giugno 2018, secondo quanto disposto dal DECRETO del 23 marzo 2018, attuativo della legge n. 3/2018, pubblicato nella G.U. N. 128 DEL 05.06.2018, ha deliberato:

  1. la confluenza dell’Albo dell’Ordine dei Chimici Sezione A nell’Albo dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici, Settore Chimica;
  2. la confluenza dell’Albo dell’Ordine dei Chimici Sezione B nell’Albo dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici, Settore Chimica.

I Chimici iscritti nelle due sezioni A e B entro tale data conservano i diritti acquisiti, inclusa l’anzianità di servizio.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e tutti gli Ordini Territoriali dei Chimici e dei Fisici, sono posti sotto la sorveglianza del Ministero della Salute. Quindi, le professioni di Chimico e di Fisico sono professioni sanitarie, regolamentate e salvaguardate dalla Costituzione della Repubblica.

Pertanto, il nostro Ordine, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge n. 3/2018, assume la denominazione di ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA.

L’Albo dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici è costituito da due settori, il settore Chimica e il settore Fisica. Ogni settore, a sua volta, comprende due sezioni: la sezione A nella quale sono iscritti i laureati quinquennali e la sezione B per i laureati triennali.

L'ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

L’esercizio della professione di Chimico o di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o para subordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d’opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali e  indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo come previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

Ultimo aggiornamento

21 Giugno 2018, 09:06

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